Piano transizione 5.0: tutto quello che devi sapere
Piano transizione 5.0: a chi è rivolto?
Il piano è dedicato a tutte le imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.
Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive ; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
Piano transizione 5.0: spese ammissibili
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute in relazione ai “Beni materiali e immateriali nuovi previsti agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232”, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di forniture, a condizione che, tramite gli stessi si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici .
La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.
L’allegato B, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:
- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:
- “Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, cioè
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
- “Spese per la formazione del personale”, all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati sino ad un massimo di 300.000,00 euro
Percentuali
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Calcolo
Per calcolare la riduzione dei consumi occorre
- riproporzionare i conteggi su base annuale
- fare riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello in cui si effettuano gli investimenti
- il risparmio sui consumi deve essere “al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Per non escludere dall’incentivo le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito vada calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Certificazioni
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che attestino:
–ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
–ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per la certificazione necessaria ai fini della fruizione del credito d’imposta potranno essere calcolate in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.
Accesso
Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione (certificazioni) unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato.
Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione.
In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve
essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post.
Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Compensazione
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.
L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Recapture
Se i beni agevolabili sono dismessi o ceduti a terzi o, in caso di leasing, non vengono riscattati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito è corrispondentemente ridotto escludendo dall’ originaria base di calcolo il relativo costo.
Piano transizione 5.0: documentazione
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo
sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Piano transizione 5.0: controlli
Il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici per la fruizione del beneficio.
Piano transizione 5.0: cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti delle imprese non può essere cumulato, per i medesimi costi, con il credito d’imposta 4.0 già vigente e il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Piattaforma
Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse.
Link: https://bit.ly/3T19vzD
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